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Dati personali ed anagrafe

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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 3:57 pm

sono venuto a conoscenza che l'anagrafe del mio Comune rilascia lo stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta anche se estraneo al nucleo oggetto dell'accertamento purchè si faccia identificare con un documento. Facendo così qualsiasi persona estranea può venire a conoscenza di tutti i miei dati anagrafici, non mi sembra molto corretto. Vi rigrazio per eventuali delucidazioni



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 3:58 pm

Art. 33 comma 1 D.P.R. 30 maggio 1989 - n. 223 - L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

(Previo pagamento dell'imposta di bollo, se non sono preiste particolari esenzioni)



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:00 pm

Ma non è sottointeso che va rilasciato a persona che ha titolo?

In caso contrario la residenza non sarebbe più un dato riservato.

Anche se...
Considerato che il PRA è un registro pubblico... se conoscessi la targa di un veicolo e fai richiesta al PRA, saprai nominativo e dati anagrafici del propietario;
giusto?

Tali articoli non sono abrogati dal Codice sulla Privacy del 2003?

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/d ... 196dl2.htm

Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)

1. Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilita' anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "
7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396."
.

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e' consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma e' sostituto dal seguente: "
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso."
.



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:03 pm

Mi stupisce quanto precisato qui.

E' possibile che l'Ufficio anagrafe rilasci certificato di residenza [size=150:3qvyr]a persona diversa ed estranea?



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:04 pm

Art. 33, 1 dPR 30/5/1989, n. 223, il ché assolve alla condizione di ammissibilita' di cui all'art. 19, 3 D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:05 pm

Dunque qualsiasi persona potrebbe andare in Ufficio Anagrafe e richiedere il mio certificato di residenza e il mio stato di famiglia senza che io nemmeno lo sappia?

Dunque chiunque potrà sapere la mia residenza?

Come si coordinano gli articoli 33 e 35 rispetto all'articolo 37?
Sembrano affermare cose opposte, considerato che i commi 2 e 3 dell'articolo 37 dovrebbero essere stati abrogati;
è corretto?

http://www.prefettura.it/FILES/Allegati ... 0n.223.pdf

dPR 30/5/1989, n° 223

Articolo 33
Certificati anagrafici.
1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.

Articolo 35
Contenuto dei certificati anagrafici.
1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio;
l'oggetto della certificazione;
le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064;
la firma dell'ufficiale di anagrafe
ed il timbro dell'ufficio.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima
della consegna del documento.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

Articolo 37
Divieto di consultazione delle schede anagrafiche.
1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia
di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza;
tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di
riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'articolo 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 600.
2. [È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici].
3. [Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti prefetture].
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:06 pm

chiunque può chiedere il certificato di stato di famiglia e di residenza.

l'accesso alle schede anagrafiche (art. 37) è in generale vietato... ma un conto sono gli atti pubblici dell'anagrafe (schede individuali e di famiglia) (art. 2699 CC) altra cosa le relative certificazioni (art. 1 comma 1 lettera f dpr 28/12/2000 n. 445: documento con funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici)

insomma: un conto gli atti pubblici dell'anagrafe (non ostensibili salvo casi art. 37), altro conto le relative certificazioni...

peraltro l'articolo 19 comma 3 dlgs 196/2003 prevede espressamente la comunicazione di dati personali quando una norma di legge o regolamentare lo consenta (e in materia anagrafica lo consente l'articolo 33 o 35...)



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:07 pm

Tali articoli non sono abrogati dal Codice sulla Privacy del 2003?

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/d ... 196dl2.htm

Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)

1. Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilita' anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "
7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396."
.

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e' consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma e' sostituto dal seguente: "
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso."
.



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:09 pm

Gli articol 33 e 35 del dPR 30/5/1989, n° 223.

Leggendo tali articoli, sembrerebbe si possano rilasciare a chiunque i certificati anagrafici.
Tuttavia tali articoli sembrerebbero abrogati dall'articolo 177 del Codice sulla Privacy del 2003.

Di conseguenza ad un estraneo non è possibile rilasciare il certificato di altra persona;
giusto?



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:10 pm

ma dove la prevede questa abrogazione l'art 177???
stai forse confondendo gli estratti (peraltro per copia integrale e non per riassunto) degli atti di stato civile con le certificazioni anagrafiche?
gli estratti per copia integrale (art. 107 dpr 396/2000) si rilasciano nelle condizioni art. 177 comma 5 dlgs 196/2003.
invece gli estratti per riassunto o i certificati di stato civile si rilasciano a chiunque (art. 450 CC e art. 106 dpr 396/2000). così come i certificati anagrafici (art. 33 e 35 dpr 223/1989)....

ma sono due cose ben diverse!!



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:11 pm

Non sembrerebbe o potrebbe, ma e' espressamente previsto.
Non si confonda l'accesso agli atti, con il rilascio delle certificazioni, il cui contenuto e' tipico/predeterminato.
Le funzioni dei pubblòici registri sono proprio quelle di consentire una conoscibilita' ai soggetti terzi, pur se le forme ed i modi di questa variano da pubblico registro ad altro.



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:11 pm

Aggiungo solamente che il signor "
chiunque"
che richiede certificazioni di anagrafe e stato civile non rimane anonimo ma deve essere identificato e ottemperare ai pagamenti di legge - diritti di segreteria e bollo, se dovuti-
Si confronti la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15/92 del 12 agosto 1992



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:12 pm

E, comunque, al fine di prevenire un uso distorto ( ad es. per fini commerciali) dei dati presenti nei registri anagrafici è vietato fornire elenchi di nominativi, a meno che non sia richiesto da amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilita' (art. 34 reg. anagrafico)



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:13 pm

Scusa, permettimi di dissentire.
Citi una circolare, a suo tempo ben nota, la quale aveva perso di poter essere applicabile con l'entrata in vigore della L. 31/12/1996, n. 675, in quanto in contrasto con il suo art. 27;
quest'ultima disposzione e', oggi, piu' o meno, corrispondente all'art. 19, 3 D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:14 pm

Anche le liste elettorali sono di pubblica consultazione?

Riguardo, in particolare, alle liste elettorali va ricordato che da tali liste è ricavabile un insieme di informazioni relative alla popolazione adulta, quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e titolo di studio.

Dunque chiunque volendo potrebbe venire a conoscere luogo e data di nascita, residenza, professione e titolo di studio di altra persona?



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:15 pm

Solo se esistono le motivazioni indicate nell'art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 223/1967:
"
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o a carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso"
.



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:16 pm

e per inciso, il citato art. 177 comma 4 dlgs 196/2003 ha disposto l'eliminazione dell'indicazione di professione e titolo di studio dalle liste elettorali...



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:18 pm

Piu' che consultazione, la norma prevede, sempre che ne sussistano le condizioni, unicamente il rilascio di copia delle liste elettorali, cioe' delle liste elettorali generali, da ultimo rettificate.



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Mensaje por  Dom Oct 24, 2010 4:20 pm

E nella previsione art. 30 comma 5 dpr 223/1967? Le liste, da ultimo rettificate, sono a disposizione per la consultazione da parte di qualunque elettore... anzi, di qualunque cittadino!

Solo, però, se non sbaglio, nei 10 giorni successivi ai due solstizi.

certo dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre... era solo per ricordare che "
esiste"
un'ipotesi di accessibilità diretta alle liste...



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