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Mensaje por admin Lun Mar 28, 2011 9:13 pm

Telespresso 098/349 del 9 marzo 1994


TELESPRESSO indirizzato a:

TUTTE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA
CATEGORIA

Oggetto: Normativa in merito al rilascio e al rinnovo gratuito di passaporti.


Continuano a pervenire dagli Uffici all’estero quesiti in merito
all’interpretazione e all’applicazione della normativa in oggetto.

Al riguardo si ritiene utile richiamare in via preliminare i principi fondamentali
caratterizzanti l’attuale disciplina delle esenzioni dalla tassa di concessione
governativa in materia di passaporti, osservando che tale disciplina è il
risultato di una stratificazione normativa che dal 1965 in poi ha visto il
sovrapporsi di interventi legislativi ispirati a finalità eterogenee.

I benefici fiscali applicabili in sede di rilascio-rinnovo dei passaporti sono infatti
riconducibili a disposizioni di diverso ambito operativo contenute,
rispettivamente, nella normativa generale sui passaporti (art. 19, legge
1185/1967), in quella sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati
U.E. (art. 13 D.P.R. 1656/1965) nonché nella normativa sulle funzioni ed i
poteri consolari (art. 58, D.P.R. 200/1967). In particolare, il passaporto va
rilasciato o rinnovato gratuitamente.

1. per l’art. 19 della legge 1185/1967 ai cittadini:
• che siano da considerare "
emigranti"
ai sensi delle norme
sull’emigrazione;

• che fruiscano di rimpatrio consolare;

• che, all’estero, rientrino in Italia per prestare servizio militare;

• che, ministri del culto o religiosi, siano missionari;

• che siano indigenti.

Per quanto concerne l’esistenza di un limite temporale alla detenzione dello
"
status"
di emigrante, si rileva, ad ogni buon fine, che detta condizione
permane sino a quanto la persona continui a trovarsi nelle condizioni descritte
dalle vigenti disposizioni normative (art. 10 del T.U. sull’emigrazione, R.D.
13.11.1919 n. 2205). Infatti, la condizione di emigrante, una volta acquisita,
non si esaurisce nel solo momento dinamico dell’espatrio, ma permane fino a
quando il cittadino continua a trovarsi nelle altre condizioni previste dalla
suddetta norma.
1. Per l’art. 13 del D.P.R. 1656/1965 (confermato dall’art. 27 della citata
legge 1185/1967) non sono assoggettabili ad imposizione, fatta
eccezione per il pagamento del costo del libretto, i documenti (carta
d’identità e passaporto) validi per l’espatrio nei Paesi della U.E. quando il
cittadino li utilizzi per andare ad esercitarvi un’attività lavorativa
indipendente o subordinata.
La "
specialità"
del regime fiscale enunciato dall’art. 13, oltre che
conseguenza del principio fondamentale della libera circolazione dei
lavoratori nei Paesi della U.E., corrisponde evidentemente anche alla più
ristretta efficacia dei passaporti cui la norma si riferisce (appunto Paesi
U.E. e quelli di eventuale transito).
2. Per l’art. 58 del D.P.R. 200/1967, è ammesso poi il rilascio del
passaporto in esenzione della tassa di concessione governativa a favore
dei cittadini:
• che appartengano al personale civile e militare dello Stato in servizio
all’estero;

• che, residenti all’estero, richiedano il passaporto per motivi di studio o
prestino lavoro salariato: per questi ultimi limitatamente a cinque anni.

Si ricorda che il disposto dell’art. 58 detta più genericamente norme in materia
di rilascio gratuito di atti e copie di atti da parte dell’autorità consolare;
esso
interessa pertanto il rilasci/rinnovo dl passaporto nell’ambito di tale sfera
d’azione (alla quale sono estranei i Questori in Italia) a favore dei connazionali
che prestino all’estero, risiedendovi, lavoro salariato, semprechè non siano
trascorsi cinque anni dalla data di loro primo espatrio. Ad ulteriore
precisazione, si osserva che l’esenzione dalla tassa sui passaporti (il libretto
deve però essere pagato) compete ai connazionali che comunque svolgano
lavoro subordinato nel caso – ovviamente – che ad essi non sia riconoscibile lo
status di "
emigrante"
e quindi applicabile il più favorevole trattamento previsto
dal suddetto art. 19 della legge 1185/1967.
Purtroppo, come è noto, i problemi principali che si riscontrano nella materia di
cui trattasi si ricollegano appunto alla formulazione del citato art. 19, secondo
il quale hanno titolo all’esenzione coloro che siano da considerare "
emigranti"

ai sensi delle norme sull’emigrazione. I termini per l’individuazione della
qualifica di "
emigrante"
risultano infatti, a tutt’oggi, dall’art. 10 del R.D.
13.11.1919 n. 2205 (convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473) ("
…..è
considerato emigrante……ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di
lavoro manuale….."
). Come è agevole rilevare dalla quotidiana esperienza degli
addetti al settore passaporti delle nostre Rappresentanze, le più ricorrenti
difficoltà interpretative sono riconducibili proprio alle incertezze cui da adito
l’espressione "
lavoro manuale"
contenuta nel predetto art. 10. E’ evidente che
occorrerebbe procedere ad una nuova definizione di "
emigrante"
più aderente
alle caratteristiche della nuova emigrazione nel mondo. Ma, a prescindere dalla
ben nota lentezza del processo di formazione della legge, resta da vedere
quale sarebbe l’indirizzo di una nuova disciplina della questione con specifico
riferimento al problema della gratuità del passaporto.
In attesa, peraltro, di una nuova disciplina o quanto meno di una
interpretazione interministeriale delle norme costituenti l’attuale regime fiscale
del passaporto, non può che applicarsi la normativa tuttora vigente, anche se
con tutte le lacune e le incertezze che la contraddistinguono. A tale riguardo,
con specifico riferimento al problema del lavoro manuale, si ritiene che la
qualifica di emigrante vada riconosciuta ai connazionali che svolgono alle altrui
dipendenze un’attività caratterizzata dal prevalente impiego di energie fisiche,
un’attività cioè per lo svolgimento della quale non risultano determinanti né
l’impegno intellettuale, né l’utilizzazione di specifiche preparazioni
professionali.
Per quanto concerne istanze o quesiti specifici, si fa presente quanto segue:
1. non si può che confermare che il beneficio di cui all’art. 19 della legge
1185/1967 va esteso ai figli minori dell"
emigrante"
, anche se nati
all’estero. I figli maggiorenni sono esclusi, salvo che non si dimostri che
gli stessi sono a carico del predetto "
emigrante"
.
2. Circa il problema della donna straniera ma anche italiana iure
matrimonii, si ritiene che ad essa vada accordato il beneficio di cui
trattasi solo se si dimostri che la stessa è a carico del marito cui compete
la qualifica di "
emigrante"

3. Per il caso della connazionale coniugata con uno straniero ed espatriata,
si ritiene che l’agevolazione in argomento possa esserle riconosciuta
quando si dimostri che la stessa svolga un’attività suscettibile di farla
rientrare nella definizione di "
emigrante"
di cui al più volte citato art. 10.
4. Gli ostacoli che al momento si frappongono alla ventilata estensione del
regime della gratuità (art. 13 del D.P.R. 1656/1965) ai Paesi dell’EFTA
firmatari dell’Accordo sullo spazio economico europeo stipulato con l’U.E.
(Austria, Svezia, Finlandia e Norvegia) potranno essere in gran parte
risolti il primo gennaio 1995).
Da tale data infatti, Austria, Finlandia e Svezia entreranno, come è noto,
nell’Unione Europea e quindi la gratuità del passaporto, ai sensi della
norma succitata, sarà riferita non più a 11, ma a 14 Paesi, se non a 15
ove le trattative in corso con la Norvegia dovessero, come sembra, dare
esito positivo.
5. Difficoltà sussistono anche per la realizzazione della proposta estensione
della validità di passaporti gratuiti a tutti i Paesi dove è consentito recarsi
per i cittadini residenti in Italia, con la carta d’identità perché ciò
richiederebbe chiaramente una riforma legislativa di non agevole
proposizione in questo momento.

In tale contesto è bene ricordare che il passaporto rilasciato gratuitamente per
i Paesi dell’U.E. consente il transito per la Svizzera che, come noto, è uno dei
Pesi dove tipicamente gli italiani residenti in Italia si dirigono , per brevi
periodi, muniti di carta di identità.





Art. 19 della legge 21.11.1967, n. 1185.

Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in
Italia od all’estero:

a. da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme
sull’emigrazione;

b. dagli italiani all’estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per
prestare servizio militare;

c. dai ministri di culto e religiosi che siano missionari;

d. dagli indigenti.

Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è
gratuito.

Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del
passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in
carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.


Art. 10 del T.U. 13.11.1919, n. 2205.

Salvo disposizioni speciali, è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei
regolamenti sull’emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo
di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il
coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi
gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in Paesi esteri ove già
precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo.


Art. 13 del D.P.R. 30.12.1965, n. 1656

I passaporti e le carte di identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano
ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un
altro Stato membro della Comunità economica europea sono rilasciati, con
esenzione di qualsiasi diritto o tassa salvo il rimborso del costo dello stampato.

Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il
rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.



Art. 58 del D.P.R. 5.1.1967, n. 200
(Atti rilasciati gratuitamente)

Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l’autorità consolare
rilascia gratuitamente atti o copie di atti necessari per il servizio dello Stato,
nonché quelli richiesti:

a. da cittadini indigenti;

b. da indigenti non cittadini ai fini del transito per l’Italia e qualora gli atti
stessi siano necessari per procedure da svolgersi in Italia;

c. da cittadini che prestino lavoro salariato, limitatamente a cinque anni dal
loro primo espatrio;

d. da cittadini residenti all’estero, o da non cittadini, per accertati motivi di
studio, per fini di previdenza ed assistenza sociale;

e. dal personale civile e militare dello Stato in servizio all’estero;

f. da personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.

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